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Contratto di collaborazione tra agenzie
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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE
I. PARTI DEL CONTRATTO
Articolo 1.
- L'agenzia turistica "Adriatic.hr", Washingtonova 5, 21000 Split, Hrvatska, MB: 2466457, ID: HR-AB-21-020038491, rappresentata da Goran Vrgoč, project manager (a seguire Adriatic.hr)
- (a seguire: subagente)
II. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 2.
Adriatic.hr conferma di svolgere l'attività turistica conformemente alle leggi della Croazia, cioè possiede tutti i permessi e le autorizzazioni prescritti dalla legge necessari per la vendita di tutti i servizi che fanno parte della sua offerta.
Il subagente conferma di svolgere l'attività turistica conformemente alle leggi del paese nel quale è registrato, e di possedere tutti i permessi e le autorizzazioni prescritti dalla legge necessari per offrire i servizi che sono oggetto di questo contratto.
Articolo 3.
Adriatic.hr mostra interesse a vendere i servizi della sua offerta attraverso il subagente.
Il subagente mostra interesse a piazzare i servizi dell'offerta di Adriatic.hr sul suo mercato.
Le parti contrattuali affermano che esiste un interesse comune per la vendita dei servizi dell'offerta Adriatic.hr e accettano con questo contratto di gettare le basi per una futura collaborazione commerciale.
III. OGGETTO DEL CONTRATTO
Articolo 4.
Oggetto di questo contratto sono tutti i prodotti ed i servizi offerti da Adriatic.hr, a meno che con un contratto particolare non sia stabilito diversamente.
Il subagente effettuerà su richiesta l'affitto dei prodotti e dei servizi dell'offerta Adriatic.hr.
Adriatic.hr vende i servizi di alloggi privati in nome e per conto del fornitore di servizio, mentre i servizi di soggiorno in hotel, noleggio imbarcazioni, affitto di fari e servizio rent-a-car li vende in nome e per conto proprio.
Subagente vende a suo nome e per proprio conto, tutti i servizi assunti.
IV. DIRITTI E DOVERI DI ADRIATIC.HR
Articolo 5.
Adriatic.hr è responsabile della qualità dei prodotti e dei servizi oggetto di questo contratto.
Articolo 6.
Adriatic.hr garantisce la veridicità delle fotografie e dei dati legati alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi della sua offerta al momento del loro inserimento, come per la veridicità delle condizioni con le quali sono offerti. Adriatic.hr si impegna a controllare continuamente l'esattezza delle informazioni pubblicate e di aggiornare il sito dopo i loro cambiamenti (caratteristiche o prezzi), e questo senza informare precedentemente o successivamente il subagente. Adriatic.hr garantisce al subagente il prezzo invariato dei prodotti e dei servizi già affittati.
Articolo 7.
Adriatic.hr si impegna a permettere al subagente l'accesso alle sue base di dati e a mettergli a disposizione tutti i materiali disponibili legati alla sua offerta, per assicurare al subagente una migliore promozione e vendita dei prodotti e dei servizi che sono oggetto di questo contratto.
Articolo 8.
Adriatic.hr non ha l'obbligo di indicare al subagente le modalità con le quali può vendere i prodotti ed i servizi dell'offerta di Adriatic.hr, e nemmeno di partecipare ai costi sostenuti per la vendita degli stessi.
V. DIRITTI E DOVERI DEL SUBAGENTE
Articolo 9.
Il subagente si impegna a presentare le caratteristiche dei prodotti e dei servizi dell'offerta di Adriatic.hr e a venderli nella forma invariata.
Il subagente si impegna a informare il cliente delle Condizioni generali della locazione turistica e/o con le condizioni generali di noleggio imbarcazioni di Adriatic.hr.
Articolo 10.
Il subagente si impegna a presentare e a vendere i prodotti ed i servizi dell'offerta di Adriatic.hr con diligenza professionale, a seguire le indicazioni di Adriatic.hr, a rappresentare i suoi interessi e ad osservare il segreto commerciale.
Articolo 11.
Tutte le informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, le loro fotografie e le informazioni di contatto dei loro proprietari, ai quali il subagente riceve l'accesso con la sottoscrizione di questo contratto, sono proprietà esclusiva di Adriatic.hr. Il subagente è autorizzato a inoltrare queste informazioni solo ai clienti che hanno affittato il servizio richiesto e non li deve inoltrare a terzi. Dopo la risoluzione di questo contratto il subagente non può vendere i servizi dell'offerta di Adriatic.hr utilizzando le fotografie ed i dati ai quali aveva accesso fino a quando questo contratto era in vigore.
Se Adriatic.hr verifica successivamente che il subagente agisce contro questo articolo, si stabilisce una penale contrattuale equivalente all'importo di un affitto settimanale per ogni unità di alloggio che il subagente vende con l'aiuto delle fotografie e/o dei dati pubblicati sul sito di Adriatic.hr. Il calcolo sarà effettuato secondo i prezzi degli alloggi di Adriatic.hr in alta stagione. Per determinare la penale contrattuale da applicare non sarà rilevante il profitto realizzato dal subagente, ma solo la prova dell'utilizzo non autorizzato delle fotografie o dei dati di Adriatic-hr.
Articolo 12.
Il subagente ha la piena libertà di creare la strategia di promozione e vendita dei prodotti e dei servizi che sono oggetto di questo contratto.
VI. DURATA DEL CONTRATTO
Articolo 13.
Il contratto è stipulato a tempo indeterminato.
Le parti contrattuali possono risolvere il contratto senza dover indicarne i motivi. La notifica in merito deve essere inoltrata all'altra parte in forma scritta.
Se tra le parti non sussistono obblighi precedenti che al momento della risoluzione del contratto non sono stati ancora adempiuti, si considererà interrotta la collaborazione tra le parti il giorno in cui una parte ha inviato all'altra la richiesta per l'interruzione della collaborazione. Se esistono obblighi precedenti ancora da adempiere, la parte che li aveva assunti si impegna ad adempierli entro la data di scadenza della fattura.
VII. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 14.
Le parti cercheranno di risolvere ogni eventuale controversia di comune accordo. Se le parti non riescono a risolvere la controversia, concordano che la controversia venga risolta dal competente tribunale di Spalato.
Su tutto ciò che non è specificatamente previsto dalle condizioni di questo contratto si applicano si applicano le leggi in vigore in Croazia.
VIII. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15.
Il contratto e tutti i suoi allegati sono redatti in duplice copia bilingue, dei quali ogni parte riceve una copia di entrambe le varianti linguistiche. Nel caso di un'eventuale controversia per il tribunale farà fede la copia in lingua croata.
Le parti hanno letto il contratto, constatato che non esistono ambiguità, che lo capiscono interamente e che riflette completamente la loro volontà, e che in segno di accettazione è firmato dai rappresentanti legali del subagente e di Adriatic.hr.
Questo contratto entra in vigore il giorno della firma dei rappresentanti legali delle parti contrattuali.
A Spalato, 01.10.2008
